Dichiarazione di nascita

La denuncia di nascita è obbligatoria entro pochi giorni dalla data del parto.

 

  • Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:

    • Da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;

    • Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;

    • Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

 

  • Se i genitori del bambino non sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:

    • Da entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;

    • Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;

    • Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

 

Per la denuncia all’Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con  l’attestazione di assistenza al parto rilasciata dalla direzione sanitaria, o in caso di parto avvenuto presso l’abitazione occorre presentare l’attestazione dell’ostetrica che ha assistito al parto.

 

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