Il DL 172 del 18 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, prevede dieci giorni di zona rossa e quattro di zona arancione.
I giorni in zona rossa: il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio saranno invece giorni di zona arancione.
Il divieto di spostamenti tra Regioni sarà valido già dal 21 dicembre mentre dal 24 dicembre anche all’interno del proprio Comune o tra Comuni.
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Esercizi commerciali: aperti, con orari continuati e allungati fino alle 21.
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Bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie potranno riaprire alla clientela, fino alle 18 e con limitazioni all’interno di clienti.
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Sarà consentito l’asporto fino alle 22, mentre per il servizio a domicilio non ci sono limitazioni.
Zona rossa 24, 25, 26,27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio.
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Spostamenti. Uscite solo per spesa, messa, attività motoria: è vietato spostarsi tranne che non ci siano motivi di lavoro, salute, necessità; tra questi rientra l’assistenza ad una persona non autosufficiente per la quale si potrà muovere una sola persona con eventuali figli minorenni.
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E’ consentito lo spostamento (per un massimo di due persone) verso altre abitazioni, amici o parenti, una sola volta al giorno e all’interno dei confini regionali. Sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità.
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Esercizi commerciali chiusi dal 24 dicembre al 7 gennaio ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari.
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Per bar, ristoranti, pasticcerie è consentita solo l’attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
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Restano aperti supermercati, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorai, parrucchieri e barbieri, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali.
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Chiusi centri commerciali e mercati tranne che per la vendita di alimentari.
Zona arancione: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
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Spostamenti: divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti tra comuni fino a 5mila abitanti nel raggio di 30 chilometri ma non per raggiungere capoluoghi di provincia. Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune.
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Esercizi commerciali aperti, con orari continuati e allungati fino alle 21.
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Bar e ristoranti consentite solo le attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
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Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
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Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che vedranno un calo del proprio fatturato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.